ASSEGNI FAMILIARI
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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANF
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione
economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie
di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione
contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono
tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e
del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi
decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie
di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di
nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili ).
A chi è rivolto
L’Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori dipendenti, erogato
dall’INPS, spetta a:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in
aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).
Non spetta a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della
prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il
riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di
figli). La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le
condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del
coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si
verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale
dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati
spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di
prescrizione quinquennale.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare,
del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili
all' IRPEF , al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle
ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti
alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori
complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1°
luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi
compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare
sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel
secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli
conseguiti nell'anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi
36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto
di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato
secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n.
84).
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il
70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L'assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro,
per conto dell'INPS, in occasione del pagamento della retribuzione (articolo 37,
d.p.r. 797/1955, come modificato dall’articolo 8, legge 1038/1961).
DECADENZA
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le
condizioni per il riconoscimento dello stesso
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