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PENSIONE SUPERSTITI - SOS-CITTADINO

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PENSIONE SUPERSTITI
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Cos’è la PENSIONE SUPERSTITI
Alla morte di un pensionato o di un lavoratore assicurato, alcuni dei suoi familiari hanno diritto ad una pensione. Si tratta di una protezione che l’ordinamento giuridico riconosce ai familiari piu’ stretti del defunto quali il coniuge e i figli ed, in subordine, ai suoi genitori, ai fratelli o alle sorelle inabili che trova fondamento nell’esigenza di tutelare le esigenze di vita della famiglia cui il defunto contribuiva.
La pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità spetta ai familiari di un soggetto titolare di una qualsiasi prestazione previdenziale (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione di anzianità) ad eccezione del solo assegno ordinario di invalidità in quanto questo, secondo la legge 222/1984, non è reversibile. I superstiti hanno anche diritto alla pensione supplementare di reversibilità qualora il defunto fosse anche titolare di pensione supplementare diretta.
La Pensione indiretta
E’ una prestazione identica alla pensione di reversibilità dalla quale si distingue per il solo fatto che il soggetto deceduto non era ancora titolare di pensione ma risultasse un semplice lavoratore. Per avere diritto alla pensione indiretta occorre però che l’assicurato potesse vantare al momento del decesso almeno: a) 15 anni di assicurazione e di contribuzione ; oppure b) 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti il decesso.
I beneficiari
a) al coniuge superstite, anche se separato (a prescindere dall’addebito della separazione). La pensione spetta anche al coniuge divorziato solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato (del 1° matrimonio) dal Tribunale .
b) ai figli del lavoratore o del pensionato deceduto. Ai soggetti appena indicati sono equiparati ai sensi dell’art. 38 del Dpr 818/1957 i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto. Per avere diritto alla pensione, i figli alla data della morte del lavoratore o pensionato devono risultare: 1) minorenni (fino a 18 anni); 2) maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto a condizione di non prestare attività lavorativa; 3) maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risultino a carico del deceduto e condizione di non prestare attività lavorativa; 4) inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto alla data della morte;
c) ai nipoti minori (equiparati ai figli) solo se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi e con loro conviventi. La pensione viene riconosciuta a condizione che costoro non siano già titolari di altra pensione o comunque di altri redditi da determinare l’autosufficienza economica del minore. Nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito
d) In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
e) In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
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